Una questione sempre spinosa correlata con la morte di un familiare è quella relativa alla pensione che percepiva quando era in vita e la domanda che viene spesso posta è: si trasmette agli eredi? A quali condizioni?

Cercheremo di dare qualche risposta alle domande più frequenti in materia.

Chi ha diritto alla pensione di reversibilità?

La prima cosa da chiarire è che si può parlare di reversibilità sia quando il proprio familiare prima della scomparsa stesse già percependo una pensione o fosse in attesa della sua liquidazione o, ancora, quando la persona scomparsa avesse maturato almeno quindici anni di assicurazione e contributi o cinque anni di cui tre nei cinque precedenti alla sua morte.

La pensione spetta di diritto al coniuge se ancora in vita, anche se legalmente separato o divorziato solo in alcuni casi e a meno che non abbia contratto un nuovo matrimonio. Nel caso in cui anche il coniuge fosse già morto, verrebbe destinata ai figli, ma solo in alcuni casi specifici, ovvero:

  • Se i figli sono minorenni 
  • Se hanno meno di 21 anni nel caso in cui stiano frequentando la scuola media o professionale
  • Se hanno meno di 26 anni e stanno frequentando un corso universitario fino al raggiungimento della laurea o dei 26 anni
  • Se sono dichiarati inabili al lavoro
  • Se lavorano ma percepiscono un reddito inferiore al trattamento minimo della pensione più il 30%

In che percentuale verrà erogata la pensione di reversibilità?

La percentuale varia in base a fattori diversi da prendere in esame al momento della morte. Solo per fare qualche esempio, nel caso di un coniuge senza figli a carico verrà erogato un importo pari al 60% del totale, nel caso di un figlio a carico la percentuale aumenterà all’80%, nel caso di due o più figli a carico verrà erogato l’intero importo.

E se il coniuge si risposa?

In questo caso al momento del matrimonio decade il diritto di ricevere la pensione di reversibilità. Il coniuge in vita riceverà un indennizzo una tantum pari a 26 mensilità della quota pensione spettante. Qualora ci siano figli, e anche loro percepiscono una quota della pensione, al momento del nuovo matrimonio del coniuge in vita verranno liquidati anche loro con un versamento una tantum calcolato sulla base del trattamento percepito.